DURC le novità dal 30-12-2007
DURC OBBLIGATORIO DAL 30/12/2007
Sulla Gazzetta Ufficiale del 30/11/2007 è stato pubblicato il Decreto 24 ottobre 2007 con il quale, a decorrere dal 30 dicembre 2007, tutti i datori di lavoro, che vogliano fruire di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale sono obbligati al possesso del DURC, documento unico di regolarità contributiva.
SOGGETTI OBBLIGATI E TENUTI AL RILASCIO
Il possesso del DURC è necessario per tutti i datori di lavoro che vogliano fruire:
dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall’ordinamento nazionale nonché
delle sovvenzioni e benefici previsti dalla disciplina comunitaria ed è inoltre richiesto ai datori di lavoro nell’ambito,
delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici nonché
nei lavori privati dell’edilizia.
I soggetti obbligati al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva risultano essere:
INPS;
INAIL e
a mezzo di convenzione con detti Enti, tutti gli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, nonché, sempre previa convenzione,
le Casse Edili per i datori di lavoro dell’edilizia, nei casi previsti.
Per la richiesta del DURC è stata predisposta apposita modulistica unificata rilasciata dagli Istituti previdenziali, dalle Casse edili nonché dagli Enti Bilaterali. Di norma, la richiesta e il rilascio del DURC, avvengono tramite strumenti informatici: tale modalità risulta obbligatoria nei casi di richiesta:
da parte dell’Associazione di Categoria o del consulente del lavoro, per conto del soggetto interessato;
da parte delle Società di Attestazione e qualificazione delle aziende (SOA),
nonché in qualità di appaltanti, da parte di amministrazioni pubbliche o da soggetti privati a rilevanza pubblica, per il DURC relativo ad appaltatore o subappaltatore.
Nel caso in cui l’Ente previdenziale che rilascia il DURC, ad esempio INPS o INAIL, sia anche:
“erogatore” dei benefici per i quali il datore richiede il “Documento Unico”, ovvero sia
l’amministrazione pubblica che concede un lavoro in appalto all’azienda oggetto del DURC,
sarà lo stesso Istituto previdenziale a verificare i presupposti del rilascio del Documento, senza doverlo poi emettere, invitando l’azienda a sistemare, entro un termine non superiore a 15 giorni, eventuali posizioni irregolari.
REQUISITI DI REGOLARITÀ
Gli Istituti attestano la regolarità contributiva al ricorrere dei seguenti requisiti:
gli adempimenti mensili o, comunque, periodici devono risultare correnti;
assenza di inadempienze in atto.
La sussistenza della regolarità contributiva ricorre anche nei casi in cui:
l’azienda abbia richiesto la rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
sia stata operata un’istanza di compensazione, per la quale sia stato documentato il credito.
Relativamente alle Casse edili, la regolarità contributiva sussiste qualora vi sia:
il versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione;
la dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;
la richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.
EMISSIONE E VALIDITÀ
Una volta verificata la presenza dei requisiti di regolarità contributiva di cui sopra, gli Istituti
previdenziali sono tenuti al rilascio del DURC entro 30 giorni dalla protocollazione della richiesta, termine massimo previsto per il configurarsi del silenzio assenso; le Casse edili e gli Enti Bilaterali hanno termini di rilascio come verrà stabilito nella convenzione da stipularsi.
Il DURC, una volta rilasciato ha validità pari a:
tre mesi per il settore degli appalti privati ovvero,
un mese, in tutti gli altri casi.
CAUSE NON OSTATIVE E OSTATIVE AL RILASCIO
La regolarità contributiva viene comunque riconosciuta nei seguenti casi:
crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta sospensione della cartella amministrativa a seguito di un ricorso amministrativo o giudiziario;
per i crediti non iscritti a ruolo può essere rilasciato il DURC: fino a quando, in pendenza di un contenzioso amministrativo, il ricorso non venga respinto, nonché fino al giudizio di condanna emesso da sentenza, nel caso di un contenzioso giudiziario.
Nel caso di partecipazione a gare d’appalto il DURC viene comunque rilasciato qualora:
la differenza tra le somme dovute e quelle versate, calcolata separatamente in relazione a ciascun Istituto previdenziale o Cassa edile, sia pari o inferiore al 5% delle somme dovute e comunque, tale importo, dovrà essere inferiore a 100,00 euro.
Risulta invece causa ostativa al rilascio del DURC l’eventuale definitivo provvedimento amministrativo o giudiziario per violazioni da parte del datore di lavoro, delle disposizioni penali ed amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro; nel caso in cui il procedimento penale sia estinto per prescrizione o per oblazione, tale procedimento non risulterà essere d’impedimento al rilascio del DURC.
In relazione a quanto appena descritto, all’atto della richiesta del Documento di regolarità, i datori sono tenuti ad autocertificare:
l’inesistenza, a proprio carico, di definitivi provvedimenti amministrativi o giudiziari da scontare, ovvero
l’avvenuto decorso del periodo di “non rilascio del DURC” conseguente ad un illecito contestato e giudicato con atto amministrativo o giudiziario.
Nel caso di appalti, saranno le stazioni appaltanti o le Società di Attestazione e qualificazione delle aziende (SOA) a verificare quanto autocertificato dall’appaltatore.