Torna alle News


Deprecated: Function eregi() is deprecated in D:\inetpub\webs\claaicosenzait\public\news\show_news.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in D:\inetpub\webs\claaicosenzait\public\news\show_news.php on line 57

Deprecated: Function eregi() is deprecated in D:\inetpub\webs\claaicosenzait\public\news\inc\shows.inc.php on line 23

Deprecated: Function eregi() is deprecated in D:\inetpub\webs\claaicosenzait\public\news\inc\shows.inc.php on line 23

27.03.08 - Sicurezza degli impianti: chiarimenti dal Ministero
Con parere giuridico 26 marzo 2008, il Ministero dello Sviluppo Economico ha risposto ai quesiti concernenti il Decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, di riordino della disciplina per la sicurezza degli impianti all'interno degli edifici, che entra in vigore da oggi (27 marzo. 2008).

In particolare, è stato chiarito che i documenti da consegnare in caso di trasferimento dell'immobile, sono solo quelli obbligatori secondo le norme applicabili all'epoca della costruzione o modifica dell'impianto e cioè:

la dichiarazione di conformità, se già prevista, dalla Legge n. 46/1990 per gli edifici adibiti ad uso civile e, fino ad oggi, per i soli impianti elettrici degli altri edifici (salvo che le parti si accordino ai sensi dell'art. 13 per non allegarla);
il progetto ed il collaudo dell'impianto, solo se imposti dalle norme vigenti all'epoca della realizzazione o della modifica. Per gli impianti la cui realizzazione inizierà dopo l'entrata in vigore del decreto, in molti casi sarà sufficiente il più semplice elaborato tecnico (previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto);
il libretto d'uso e manutenzione solo se obbligatorio: nelle abitazioni civili è obbligatorio solo per l'eventuale impianto di riscaldamento autonomo;
la dichiarazione di rispondenza per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto e che non hanno la dichiarazione di conformità, ma solo se le parti non si accordino per escluderla. La possibilità del proprietario di ricorrere a tale dichiarazione costituisce una novità e può anche riguardare l'intero edificio.
Inoltre, la responsabilità sullo stato dell'impianto dovrà essere a carico del venditore o del compratore secondo quanto espressamente dichiarato nell'atto di compravendita, per evitare che ci siano incertezze circa la responsabilità della sicurezza degli impianti.