13.05.08 - T.U. Sicurezza
Con l'entrata in vigore del testo unico sulla sicurezza (15 maggio 2008) diventa obbligatorio, in caso di appalto, il riferimento alle spese di prevenzione. La mancata indicazione del costo della sicurezza diventa causa di nullità dell'appalto.
In base al comma 5 dell'articolo 26, la nuova disposizione si applica ai contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione. In relazione a quest'ultima forma di contratto sono escluse le somministrazioni di beni e servizi essenziali.
Viene inoltre introdotta una disposizione transitoria secondo la quale, con riferimento ai contratti di appalto, subappalto e somministrazione stipulati prima dell'entrata di vigore della legge delega 123/07 (25 agosto 2007), i costi della sicurezza del lavoro dovranno integrare il contratto a suo tempo stipulato, entro il 31 dicembre 2008, qualora siano ancora in corso a quest'ultima data.