04-06-2008 - Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9816 del 14 aprile 2008, ha stabilito che Il godimento delle ferie non è lasciato alla libera scelta del dipendente, trattandosi di evento dell'attività aziendale che va coordinato con l'attività produttiva e, come tale, è subordinato alla valutazione del datore di lavoro.
E', pertanto, plausibile che, anche alla luce di quanto previsto dalla contrattazione collettiva, la condotta del lavoratore che ingiustificatamente si assenti dal posto di lavoro per oltre tre giorni consecutivi sia valutata dal giudice quale giusta causa di licenziamento in quanto tale da compromettere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.