17.06.2008 - T.U. Sicurezza
Con l'entrata in vigore del testo unico sulla sicurezza (15 maggio 2008) la delega delle funzioni in materia di sicurezza deve essere formalizzata ed accettata perché in mancanza non avrà valere legale.
La condizione essenziale, stabilita dal articolo 16 del decreto legislativo 81/2008, è che la delega deve essere espressa per iscritto e deve recare la data della sua sottoscrizione.
Un ulteriore condizione riguarda l'accettazione senza riserve da parte del delegato il quale deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalle specifica natura delle funzione che gli vengono delegate.