18.06.2008 - Detassazione straordinari e premi di produzione.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28/05/2008 il Decreto Legge n. 93/2008, con il quale sono state attuate misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro.
In particolare, limitatamente al periodo 01/07/2008 – 31/12/2008, verrà applicata un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali / comunali pari al 10%, sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti del settore privato:
- per prestazioni di lavoro straordinario ai sensi del D.Lgs. 66/2003, effettuate nel semestre che va da luglio a dicembre 2008;
- per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima dell’entrate in vigore del decreto stesso;
- in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
CASISTICA
Appare utile ricordare che:
- per lavoro straordinario ai sensi del D.Lgs. 66/2003 si intende il lavoro prestato oltre l’orario normale fissato dalla legge (40 ore settimanali di lavoro effettivo); il riferimento al D.Lgs. 66/2003 restringerebbe il campo di applicazione del regime agevolato al solo straordinario legale con esclusione da tale regime di quelle prestazioni che sia pure ualificate come straordinario dal CCNL applicato non abbiano i requisiti stabiliti dal D.Lgs. 66/2003 (N.B.: su questo aspetto bisognerà comunque attendere i necessari chiarimenti amministrativi);
- per lavoro supplementare (che è istituto tipico del contratto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale) si intende il lavoro svolto oltre l’orario concordato nel contratto di lavoro individuale ed entro il limite del tempo pieno;
- per prestazioni di lavoro derivanti dall’applicazione di clausole elastiche (clausole che dal 1° gennaio 2008 NON possono più essere apposte ai contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto se non previsto dal CCNL applicato) si intendono quelle rese in aumento rispetto alla prestazione lavorativa concordata con il contratto di lavoro individuale;
- gli incentivi legati alla produttività, all’innovazione, alla redditività ed all’efficienza dell’impresa si devono intendere tutti quegli incentivi , anche ad personam, legati al raggiungimento di un risultato e frutto di accordo tra le parti o di scelta unilaterale del datore di lavoro (N.B.: su questo aspetto bisognerà comunque attendere i necessari chiarimenti amministrativi).
Il riferimento all’effettività della prestazione lavorativa porterebbe a ritenere che debbano essere assoggettati a tassazione ordinaria i compensi forfettari che le parti talvolta concordano a fronte di prestazioni di lavoro straordinario non facilmente quantificabili, compensi che vengono erogati anche in periodi in cui il lavoro straordinario non è prestato; problematica sembra inoltre la tassazione delle ore non recuperate nell’ambito della gestione della banca ore, che in molti CCNL consentono l’accantonamento delle ore di straordinario effettuate, a fronte di riposi compensativi e di periodiche liquidazioni delle ore non recuperate (N.B.: su questi aspetti bisognerà comunque attendere i necessari chiarimenti amministrativi).
PERIODO AGEVOLATO
Il periodo di riferimento agevolato è quello che va dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008.
Si precisa che, per quanto riguarda:
- il lavoro straordinario, supplementare o derivante dall’applicazione di clausole elastiche è rilevante il momento della prestazione e non quello del pagamento dei relativi compensi.
Pertanto eventuali prestazioni effettuate anteriormente al 1° luglio 2008 saranno tassate con l’aliquota ordinaria anche se retribuite nel corso del semestre di sperimentazione;
- gli incentivi legati alla produttività, all’innovazione, alla redditività ed all’efficienza dell’impresa dovrebbero essere tassati con il criterio di cassa, in base al quale è rilevante il momento del pagamento (N.B.: su questo aspetto bisognerà comunque attendere i necessari chiarimenti amministrativi).
CONDIZIONE
La condizione per accedere al beneficio è il possesso di un reddito fiscale da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2007, a € 30.000,00=.
Il richiamo generico al reddito di lavoro dipendente potrebbe portare a ritenere che, nel suddetto limite, siano da computare anche i redditi soggetti a tassazione separata percepiti nel corso del 2007 indipendentemente dall’anno in cui sono maturati (N.B.: su questo aspetto bisognerà comunque attendere i necessari chiarimenti amministrativi).
MISURA DEL BENEFICIO
Sulle somme agevolate si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali / comunali pari al 10%, nel limite di importo complessivo di € 3.000,00= lordi.
Si ritiene che il suddetto importo deve intendersi:
- al lordo della sola imposta sostitutiva e al netto dei contributi previdenziali posti a carico del lavoratore;
- riferito a ciascun lavoratore e per l’intero semestre (e quindi non per ciascun rapporto di lavoro).
Si precisa che su queste somme non è possibile beneficiare di altri incentivi fiscali (detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia) e che le stesse non concorrono alla formazione del reddito complessivo (pertanto il lavoratore, oltre alla riduzione della tassazione diretta beneficia anche di un vantaggio indiretto derivante dalle maggiori detrazioni fiscali che sono commisurate al reddito complessivo) e della situazione economica - ISE e ISEE - utilizzata da Enti e Istituzioni ai fini dell’erogazione delle prestazioni assistenziali o dei servizi di pubblica utilità.
Resta invece fermo il computo delle suddette somme ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali (come ad esempio gli ANF – Assegni per il nucleo familiare).
Si precisa peraltro che in caso di redditi bassi e/o carichi di famiglia, per il lavoratore può risultare più conveniente l’applicazione della tassazione ordinaria.
CRITERI DI APPLICAZIONE
Ricorrendo le condizioni e salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore, l’agevolazione è applicata automaticamente dal sostituto d’imposta. Peraltro se quest’ultimo non è lo stesso e/o l’unico che ha rilasciato il CUD2008 (redditi 2007) l’agevolazione sarà applicata previa dichiarazione scritta del lavoratore stesso del possesso delle condizioni reddituali richieste per beneficiare del regime detassato. La medesima attestazione deve essere rilasciata anche dal lavoratore che nel corso del 2007 non ha percepito redditi di lavoro dipendente.
EROGAZIONI LIBERALI
A decorrere dal 28 maggio 2008, a seguito della soppressione dell’art. 51, comma 2 lettera b) del DPR 917/86, le erogazioni liberali concesse in occasione di festività e ricorrenze alla generalità o categorie di dipendenti fino a € 258,23=, nonché i sussidi occasionali corrisposti in occasione di rilevanti esigenze personali del dipendente e quelli pagati a dipendenti vittime dell’usura o ammessi a fruire delle erogazioni a ristoro di danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive, concorrono integralmente a formare reddito imponibile. Tale modifica comporterà altresì un onere aggiuntivo per il datore di lavoro che, sulle predette somme dovrà calcolare la prescritta contribuzione previdenziale, assistenziale e assicurativa.