01.07.2008 - Agevolazione "prima casa"
Con Risoluzione 26 giugno 2008, n. 265, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla possibilità che l'agevolazione di cui all'articolo 69, Legge n. 342/2000 (c.d. "agevolazione prima casa"), che consente l'assolvimento dell'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa (euro 168,00 per ciascun tributo), possa trovare applicazione anche per il trasferimento delle pertinenze.
In particolare, l'Agenzia ricorda che il rapporto pertinenziale tra due beni ricorre in presenza di due presupposti:
elemento soggettivo: vale a dire la volontà del proprietario della cosa principale (o del titolare di un diritto reale sulla stessa), di creare un vincolo di strumentalità e di complementarietà funzionale tra detto bene ed un'altra cosa;
elemento oggettivo: ossia la destinazione durevole ed attuale di una cosa a servizio o ad ornamento di un'altra ai fini del miglior uso di quest'ultima.
Pertanto, affinché le "agevolazioni prima casa" possano essere riconosciute anche alle pertinenze, il contribuente deve dimostrare che tra le stesse ed il bene principale ricorra un rapporto economico-giuridico di strumentalità e di complementarietà funzionale.