23.07.2008 - INPS
L'INPS, con il Messaggio n. 16608 del 21 luglio 2008, fornisce alcune indicazioni circa le operazioni di liquidazione delle domande di disoccupazione agricola relative al 2007.
L'istituto precisa che:
ai fini del calcolo di tali prestazioni ex Legge n. 81/2006, si deve considerare il più alto tra il salario collettivo provinciale, il salario individuale o, se più favorevole, il minimale di legge che per l'anno 2007 è pari ad euro 36,86;
i lavoratori extracomunitari, con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, non sono assicurati per la disoccupazione e per i trattamenti di famiglia. Quindi, per evitare l'indebita erogazione di tali prestazioni, sarà fornito dal Ministero dell'Interno un data - base con i dati riguardanti tali lavoratori;
ai fini della fruizione delle prestazioni di disoccupazione agricola e non agricola, con requisiti ridotti, non è obbligatorio richiedere il titolo di soggiorno ai lavoratori comunitari e neocomunitari;
non è indennizzabile il periodo di espatrio in un paese extracomunitario non convenzionato.