19.12.2008 - SINDACALE – Servizi ispettivi e attività di vigilanza sul lavoro.
Oggetto: Lavoro. Servizi ispettivi ed attività di vigilanza. Sospensione dell’attività imprenditoriale. Direttiva del Ministero del Lavoro del 18 settembre 2008.
Sulla Gazzetta Ufficiale n.265 del 12 novembre 2008, è stata pubblicata la Direttiva in oggetto che razionalizza le funzioni ispettive e di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza sociale per finalizzarle ad un’attività preventiva e promozionale. Tale razionalizzazione si è resa necessaria dopo l’eliminazione dei libri paga e matricola e della loro sostituzione con il libro unico del lavoro (articoli 39 e 40 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
In particolare la Direttiva ha lo scopo:
- di prevenire gli abusi e sanzionare i fenomeni di irregolarità sostanziale, abbandonando l’impostazione di carattere puramente formale e burocratica;
- di programmare l’attività in un’ottica sinergica con le parti sociali, i consulenti del lavoro e gli eventuali altri soggetti potenzialmente coinvolti;
- di uniformare i comportamenti dei diversi organi di vigilanza;
- di valorizzare le forme di controllo sociale (Enti bilaterali) ed istituzionale (certificazione dei contratti);
- di non dar seguito alle denunce anonime (che vengono troppo spesso usate in maniera strumentale);
- di favorire azioni mirate a contrastare il lavoro sommerso.
In merito alle collaborazioni a progetto, al lavoro flessibile (lavoro a tempo determinato, a tempo parziale, intermittente, occasionale), alle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro, l’accertamento ispettivo dovrà concentrarsi esclusivamente sui contratti che non siano stati già sottoposti all’esame delle commissioni di certificazione, previste dall’art.76 della Legge Biagi (Dlgs 276/2003), i quali saranno oggetto di verifica ispettiva, soltanto a seguito di richiesta del lavoratore interessato, a condizione che sia fallito il tentativo di conciliazione monocratica.
Anche nel caso di appalto e subappalto l’attività ispettiva deve concentrarsi solo sui contratti che non siano stati oggetto di certificazione.
La Direttiva specifica, inoltre, che deve essere riservata particolare attenzione alla vigilanza sulle categorie svantaggiate (donne, lavoratori disabili, minori, stranieri), nonche` sulla tutela e sicurezza sul lavoro.
SOSPENSIONE DI ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE.
L’art.14 del Dlgs n.81/08 sulla sicurezza sul lavoro, prevede la sospensione dell’attività imprenditoriale nel caso di impiego di personale irregolare, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti nel luogo di lavoro, ed in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
A tale proposito la Direttiva del Ministero del lavoro ha espressamente previsto che “nella micro-impresa trovata con un solo dipendente irregolarmente occupato non siano di regola sussistenti i requisiti essenziali di tutela, di cui al decreto legislativo n.81/2008, idonei a sfociare in un provvedimento di sospensione”.
Alla luce di quanto sopra, il Ministero, con circolare n.30 del 12 novembre 2008, fornisce le seguenti istruzioni operative:
- Campo di applicazione soggettivo.
La sopracitata circolare chiarisce che il termine “micro impresa” è usato in senso atecnico come realtà organizzativa composta da un solo dipendente e che in questa fattispecie, in caso di irregolarità, è inopportuno comminare la sospensione di attività, ferma restando l’adozione di provvedimenti sanzionatori .
L’Ispettore deve, inoltre, provvedere ad assegnare al datore di lavoro un termine breve per la regolarizzazione.
- Decorrenza della sospensione dell’attività
L’efficacia del provvedimento di sospensione, decorre dalle ore 12,00 del giorno successivo all’ispezione, salvo il caso di “pericolo imminente” o “grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi”. Tale termine è prorogato al giorno successivo se coincide con un giorno festivo o di chiusura dell’ufficio.
- A dimostrazione della regolare instaurazione del rapporto di lavoro va esibita la comunicazione di assunzione, che deve essere fatta in data precedente all’ispezione.
- Per la revoca della sospensione, una volta divenuta efficace, occorre procedere alla regolarizzazione del personale ed al pagamento della sanzione pecuniaria di € 2.500, in aggiunta alle altre sanzioni penali, civili e amministrative previste da diverse disposizioni di legge.
- Il Ministero del Lavoro precisa, inoltre, che il differimento dell’efficacia del provvedimento di sospensione, non consente al lavoratore irregolare di prestare attività lavorativa, finché non venga regolarizzato.
Provvedimento di annullamento
Il provvedimento di annullamento della sospensione, viene adottato quando, dalla documentazione presentata in un momento successivo al primo accesso ispettivo, emerga l’insussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione stesso.