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12_2012-La contribuzione delle aziende per l'Aspi e la mini-Aspi
La contribuzione delle aziende per l'Aspi e la mini-Aspi
Per finanziare l'Aspi è stato previsto un contributo "base" in misura pari all'1,30% sulle retribuzioni imponibili erogate ai dipendenti e l'obbligo di versamento di tale aliquota è esteso adesso anche per gli apprendisti per cui dal primo gennaio sarà dovuta l'aliquota base pari all'1,31% che si va ad aggiungere alla contribuzione normalmente dovuta per gli apprendisti ed è dovuta per apprendisti artigiani e non artigiani. Non si applica l'azzeramento della contribuzione previsto dalla legge finanziaria 2012 a favore dei datori di lavoro che occupano apprendisti in imprese fino a 9 addetti.
Sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2013, è inoltre fissato dalla legge un ulteriore contributo aggiuntivo, in misura pari all'1,41 %, da applicarsi sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali erogate al personale assunto con contratto a tempo determinato. Questo contributo addizionale non si applica ai lavoratori assunti a temine in sostituzione di lavoratori assenti; ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, alle attività definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative; agli apprendisti; ai lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni (art. 1, D.Lgs. 165/2001).

É poi prevista la parziale restituzione del contributo addizionale al datore di lavoro in caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato nonché in caso di riassunzione a tempo indeterminato di un lavoratore entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto a tempo determinato. In quest'ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.

La Riforma prevede anche un contributo da versare all'Inps nel caso dell'interruzione di un rapporto a tempo indeterminato (licenziamento), pari al 50% del trattamento mensile iniziale dell'Aspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni di lavoro. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo addizionale di cui al precedente capoverso. Il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore.
Questo contributo, invece, non è dovuto, per il periodo 2013-2015, nei seguenti casi: licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.