12_2012 - Indennità una tantum per i collaboratori disoccupati
Indennità una tantum per i collaboratori disoccupati
E' stato inoltre rafforzato il meccanismo di tutela per i collaboratori coordinati e continuativi, anche nella tipologia "a progetto", i quali dovessero rimanere "disoccupati" e per i quali restano escluse l'applicazione sia dell'Aspi sia della mini-Aspi.
La nuova indennità una tantum spetterà ai collaboratori che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni: hanno operato, nell'anno precedente, in regime di mono - committenza; hanno avuto, nell'anno precedente, un reddito complessivo valido ai fini fiscali non superiore a 20.000 euro (non è più previsto il limite minimo di reddito pari a 5.000 euro); hanno almeno una mensilità accreditata, nell'anno di riferimento, presso la Gestione separata dell'Inps; hanno avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno 2 mesi nell'anno precedente (la precedente disciplina prevedeva, invece, che il collaboratore risultasse senza contratto di lavoro da almeno 2 mesi); hanno almeno 4 mensilità accreditate nell'anno precedente presso la Gestione separata dell'INPS. L'attuale disciplina prevede, invece, un limite minimo di 3 mensilità.
L'indennità è calcolata nella misura del 5% del reddito minimale annuo sul quale versano i contributi gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti dell'Inps (per l'anno 2012, tale valore di reddito minimale è di 14.930,00).
Questo importo deve poi essere moltiplicato per il minor numero tra la mensilità con accredito contributivo alla Gestione separata nell'anno precedente e la mensilità senza accredito contributivo.
L'indennità viene liquidata al collaboratore in un'unica soluzione (se è di importo fino a 1.000 euro) ovvero in quote mensili di importo pari o inferiore a 1.000 euro, se è complessivamente di ammontare superiore a 1.000 euro.
In via transitoria per il triennio 2013-2015, viene ulteriormente previsto che il requisito minimo di almeno quattro mensilità di contribuzione nell'anno precedente alla gestione separata INPS, ai fini della fruizione dell'indennità una tantum è ridotto a tre mesi; l'indennità viene elevata dal 5% al 7% del minimale annuo di reddito richiamato in precedenza.
A decorrere dal 2013 è inoltre previsto l'incremento dell'aliquota contributiva ai soli fini pensionistici per gli iscritti alla gestione separata Inps (collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni a progetto, mini collaborazioni, ecc.) e della corrispondente aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche.