12_2012 - Obblighi formativi sulla sicurezza per lavoratori e datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP
Obblighi formativi sulla sicurezza per lavoratori e datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP
Gli Accordi siglati in data 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, hanno dato piena attuazione agli articoli 34 e 37 del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81, che prevedono l’obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro per i datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP e per la generalità dei lavoratori.
Il mancato assolvimento di tale obbligo da parte dei datori di lavoro , oltre a comportare l’applicazione di sanzioni pecuniarie, è penalmente perseguibile.
La durata e i contenuti minimi della formazione destinata ai datori di lavoro RSPP e lavoratori si differenziano in base al livello di rischio connesso alle attività svolta. Nel caso dell’agricoltura, il grado di rischio è considerato medio, pertanto, la durata minima della formazione per i datori di lavoro RSPP è di 32 ore; per il lavoratori è di 12 ore.
Per i datori di lavoro RSPP, è prevista la trattazione dei seguenti argomenti:
– modulo giuridico: il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica; il sistema istituzionale della prevenzione; i soggetti del sistema di prevenzione aziendale e relativi compiti, obblighi, responsabilità, ecc.
– Modulo gestionale: gestione ed organizzazione della sicurezza; i criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; il documento di valutazione dei rischi; i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza.
– Modulo tecnico: individuazione e valutazione dei rischi; i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; il rischio da stress-lavoro correlato; ecc.
– Modulo relazionale: formazione e consultazione dei lavoratori; l’informazione, la formazione e l’addestramento; le tecniche di comunicazione, ecc.
Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste da ciascun corso e accertato tramite verifica l’apprendimento, viene rilasciato l’attestato di frequenza.
É, infine, previsto l’aggiornamento con periodicità quinquennale, la cui durata è pari a 10 ore, per il rischio medio.
In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione in oggetto i datori di lavoro che abbiano frequentato, entro data del 26 luglio 2012, corsi che risultino documentalmente approvati alla data del 26 gennaio 2012.
Non sono, inoltre, tenuti a frequentare i corsi di formazione i datori di lavoro
– che dimostrino di aver già svolto, all’1 gennaio 2012, una formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997;
– in possesso dei requisiti per svolgere compiti di RSPP, che abbiamo svolto i corsi secondo quanto previsto dall’Accordo 26 gennaio 2006.
In caso di inizio di una nuova attività, è previsto che il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo entro e non oltre i novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
Il percorso formativo dei lavoratori, invece, è distinto in due momenti: la formazione generale e la formazione specifica.
La formazione generale è trasversale a tutti i settori di attività, ha una durata minima di 4 ore e deve riguardare argomenti quali:
– concetto di rischio;
– danno;
– prevenzione;
– protezione;
– organizzazione della prevenzione aziendale;
– diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
– organi di vigilanza, controllo e assistenza.
La formazione specifica, invece, è determinata in funzione dei rischi propri di ciascun settore di attività e la relativa durata è differenziata in relazione alla gravità del rischio stesso. In particolare, per un rischi:
– basso, rivolto a quanti svolgono mansione amministrativa, la durata della formazione specifica è almeno di 4 ore;
– medio, rivolto a quanti svolgono mansione operativa in ambito agricolo, la durata della formazione specifica è almeno di 8 ore.
A conclusione del percorso formativo e a fronte dell’esito della prova di valutazione finale, al lavoratore, che abbia frequentato almeno il 90% delle ore di formazione, viene rilasciato apposito attestato di frequenza.
È, infine, previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti i livelli di rischio, comprendente:
– approfondimenti giuridico-normativi;
– aggiornamenti sui rischi a cui sono esposti i lavoratori;
– aggiornamenti sull’organizzazione e la gestione della sicurezza in azienda.
I lavoratori nuovi assunti devono essere avviati ai rispetti corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima dell’abilitazione del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.
Con riferimento ai lavoratori in forza per i quali il datore di lavoro non può dimostrare di aver fatto alcuna formazione in materia di salute e sicurezza, l’obbligo formativo, se non ancora assolto, deve essere adempiuto il prima possibile.
Come tutti gli aspetti inerenti la sicurezza sul lavoro, anche in caso di inadempienza in merito alla formazione da parte del datore di lavoro RSPP e dei lavoratori sono previste sanzioni.
Nello specifico, in caso di inadempienza dell’obbligo di formazione:
– da parte di datori di lavoro RSPP, sono previsti l’arresto da 3 a 6 mesi o un’ammenda da euro 2.500 a euro 6.000;
– nei confronti dei lavoratori sono previsti l’arresto da 2 a 4 mesi o un’ammenda da euro 1.200 a euro 5.200.