12_2012 - Prevenzione incendi
Prevenzione incendi
Prorogati al 7 ottobre 2013 i termini per gli adempimenti previsti dal DPR 151/2011 relativi alle nuove attività, tra le quali si segnalano i distributori mobili di gasolio inferiori a 9000 litri e le “autorimesse” (depositi autoveicoli) oltre a 300 mq.
A seguito della firma del Decreto del Ministro dell’Interno del 7 agosto 2012, sulle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, e alla conversione in legge del D.L. 83 del 2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese, vi sono alcune fondamentali novità in materia di prevenzione incendi.
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi, contenuto nel d.P.R. 151/2011, aveva aggiornato il vecchio elenco esistente dal 1982, indicando una serie di attività soggetti ai controlli da parte dei Vigili del fuoco, tra le quali le cisterne di gasolio e i capannoni di superficie superiore ai 300 mq. I soggetti responsabili di tali attività avrebbero dovuto adeguarsi alla nuova normativa entro il prossimo 7 ottobre 2012. Tale termine è stato prorogato al 7 ottobre 2013.
Il d.P.R. 151/2011 ha categorizzato le attività soggette a prevenzioni incendi in Categoria A, B e C.
Alla Categoria A o di prima classe, appartengono le attività di limitata complessità alle quali spetta solo di presentare la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) e per le quali non è più previsto, come nel passato, il preventivo parere di conformità dei comandi dei VV.FF. A questa categoria appartengono i distributori mobili di gasolio.
Nella Categoria B o di seconda classe, sono inserite le attività della stessa tipologia della prima classe, ma caratterizzate da un livello di complessità più alto e prive di una regolamentazione tecnica specifica di riferimento. A questa categoria appartengono le autorimesse con superficie superiore a 300 mq.
Per le due categorie A e B, i controlli verranno eseguiti entro 60 giorni dal ricevimento della Scia, mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali.
Le attività di terza classe, Categoria C, sono infine quelle con livello di complessità ancora più elevato, indipendentemente dall’esistenza o meno di una regola tecnica di riferimento
Per le attività della categoria C il controllo sarà effettuato entro 60 giorni.
La documentazione deve essere redatta utilizzando gli appositi modelli definiti dalla Direzione centrale della prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile” e pubblicati sul loro sito istituzionale.
Si sottolinea che la normativa in materia di prevenzione incendi deve essere seguita da tutte le aziende, indipendentemente dalla presenza o meno di lavoratori.
Gli adempimenti in termini di formazione degli addetti prevenzione incendi, invece, interessano solo le aziende con lavoratori. In questo caso devono essere designati, possibilmente almeno due addetti per unità produttiva.
In relazione all’inserimento delle cisterne mobili di gasolio e delle autorimesse oltre i 300 mq tra le attività citate nel decreto 151/2011, si specifica che l’addetto deve frequentare un corso per rischio medio, della durata di 8 ore. Tutti i corsi per il rischio basso frequentati in passato non sono più validi in presenza delle suddette attività o altre comprese nel decreto, pertanto è necessario frequentare un corso di formazione di almeno 8 ore, comprensivo di prova pratica. Tale formazione va aggiornata ogni tre anni.